Fisco

Il quesito: recupero del sottotetto in assenza di ampliamento

Marco Zandonà

Da Condominio24

Devo effettuare dei lavori edilizi su un sottotetto esistente, da trasformare in abitazione. Ho presentato la richiesta al comune per permesso di costruire con oggetto «proseguimento lavori e recupero abitativo sottotetto». La struttura del sottotetto è stata creata nel 2007 (solaio, muri esterni e scalinata di accesso) e i prossimi lavori da effettuare (tramezzature, pavimenti, impianti tecnologici, infissi) non modificheranno il volume esistente e sono finalizzati ad ottenere l'abitabilità e il relativo accatastamento come locale abitativo-residenziale.Considerato che tra gli interventi ammissibili per le detrazioni Irpef vi è la «formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie - detraibile purchè già compreso nel volume», vi chiedo se l'intervento può godere delle detrazioni previste per ristrutturazione edilizia (detrazione 50%, bonus mobili, Iva ridotta).

Risposta
La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) non si rende applicabile per gli interventi relativi a lavori di ampliamento volumetrico (circolare 121/E/1998, risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011). In particolare, la circolare 121/E sul punto precisa: «Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purchè con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita». In sostanza, è ammesso alle agevolazioni solo l’aumento di volumetria tecnico e non di superficie calpestabile (ad esempio sono detraibili le spese per il semplice rialzo del sottotetto per renderlo abitabile). Nel caso di specie, la struttura del sottotetto è stata creata nel 2007 e adesso, con un nuovo permesso di costruire si proseguono i lavori per completarlo e renderlo abitabile. Non trattandosi di ampliamento volumetrico, tutte le spese sostenute rilevano ai fini della detrazione del 50%. Gli stessi lavori, come intervento di ristrutturazione edilizia di abitazione godono dell’Iva al 10% (articolo 2, comma 10, legge 191/2009, circolare 71/E/2000) e si rende applicabile anche la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014). Si precisa che per gli importi e le attuali aliquote di detrazione è prevista una proroga nella legge di stabilità 2016 all'esame del Parlamento.

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