Incapienza e intestazione dei bonifici
Da L'Esperto Risponde
Effettivamente la detrazione del 50% compete solo fino a capienza Irpef della proprietaria. Se la stessa a partire dal 2015 non ha più redditi IRPEF, la detrazione va persa, fermo restando che per la prima rata (dichiarazione 2015, per l'anno 2014), la detrazione compete tenuto conto che la proprietaria per il 2014 ha avuto un reddito assoggettato ad IRPEF. Per le successive rate il diritto alla detrazione si trasferisce al marito solo in caso di trasferimento al medesimo dell'immobile già ristrutturato a spese della moglie. non può essere invocata la condizione di familiare convivente in quanto il matrimonio e la convivenza sono successivi al sostenimento delle spese (Risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, che ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione IRPEF, a condizione che: sussista la situazione di convivenza, es. certificato di stato di famiglia, sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente, cioè fatture intestate al coniuge e bonifici emessi da suo conto corrente, coniuge intestatario delle fatture. In conclusione, la sopraggiunta incapienza fa perdere il diritto alla detrazione.