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Detrazione per acquisto di fabbricato ristrutturato

di Marco Zandonà

La domanda

Avrei intenzione di acquistare un immobile direttamente dalla proprietà; questo immobile è sito in un edificio completamento ristrutturato (parti comuni, tetto, facciate etc.) con parziale ampliamento (previsto per legge) della facciata posteriore. Il suddetto immobile è attualmente in stato grezzo ed insiste per metà sul vecchio edificio e per l'altra sul nuovo (ampliamento). Come bisogna procedere per ottenere la detrazione sulla futura ristrutturazione? E qualora dovesse spettare la detrazione, qual è la casistica a cui fare riferimento? Conviene acquistare l'immobile in stato grezzo e procedere alla successiva ristrutturazione o acquistarlo alla fine della ristrutturazione?

Da L'Esperto Risponde

La detrazione del 50% per l'acquisto del fabbricato ristrutturato (articolo 16 bis del TUIR, DPR 917/1986 e articolo 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it), anche per la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto art.16-bis, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile. Come noto, per tale fattispecie, la detrazione del 50% sino a fine 2016 e del 36% “a regime” viene riconosciuta (solo all'acquirente privato e non all'impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato (l'applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Il pagamento del corrispettivo di acquisto non deve essere fatto obbligatoriamente con bonifico bancario o postale in quanto il controlla avvien già attraverso le scritture contabili dell'impresa cedente. Anche tale agevolazione, tuttavia, non si applica in presenza di intervento di ampliamento volumetrico. Ove l'intervento di ampliamento volumetrico sia eseguito, come nel caso di specie, nell'ambito di una ristrutturazione che non comporti la demolizione dell'edificio originario, la detrazione del 50% spetta unicamente per le spese riferibili ai lavori sulla porzione preesistente del fabbricato. Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011, che si è espressa a proposito dell'applicabilità delle detrazioni in presenza di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, con o senza demolizione dell'edificio originario. Nel caso di specie l'immobile insiste parte sulla parte preesistente e parte sulla parte nuova risultante da ampliamento. In tal caso si ritiene possa applicarsi il beneficio solo per la parte vecchia tenendo distinte le fatture e i bonifici di pagamento. Non è necessario, pertanto acquistare il rustico e poi ristrutturarlo in quanto sulle spese relative alla parte ampliata comunque la detrazione non si applica.

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