Fisco

Il quesito: condominio minimo con almeno due proprietari

Marco Zandonà

Da Condomino24

Sto ristrutturando il tetto della mia abitazione, che è composta, al primo piano, da un appartamento, di cui sono pieno proprietario, al secondo piano da un altro appartamento, di cui ho la sola nuda proprietà, mentre l'usufrutto è di mia suocera.Dovendo ristrutturare anche il tetto, per fruire del recupero fiscale previsto, devo costituire un condominio minimo o posso sostenere tutte le spese io e fruire individualmente dei benefici fiscali?

Risposta
Esiste un condominio quando i proprietari sono almeno due, ed esistono parti in comune. Nel caso di specie, la suocera conserva solo il diritto di usufrutto di una delle due unità, mentre la nuda proprietà del secondo appartamento è del genero, che, sostanzialmente, è unico proprietario. Pertanto, si ritiene che, in questo caso (di edificio con due appartamenti e un solo proprietario), non ha senso parlare di condominio: quindi, la detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) compete al solo proprietario per le spese sostenute nei limiti massimi previsti con riferimento a ciascuna unità immobiliare (sempre 96.000 euro per due). Trattandosi, poi, di unico proprietario sulle parti comuni, non è necessaria una ripartizione delle spese tra le due diverse unità immobiliari né è necessario indicare, nei bonifici di pagamento, un codice fiscale ulteriore (quello del condominio), oltre a quello del proprietario (circolare 11/E/2014).

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