Ristrutturazione e comunicazione alla Asl
Da L'Esperto Risponde
Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16 bis del TUIR 917/86, articolo 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), anche dopo l'eliminazione dal 14 maggio 2011 dell'obbligo della comunicazione preventiva a Pescara (art.7, comma 2, lett. q-r Dl 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011), occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, sempre preventivamente all'inizio dei lavori, alla ASL competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell'intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell'impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è comunque necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL (Dlgs. 81/2008). In particolare, ai sensi dell'articolo 99 del Decreto Legislativo 81/2008 la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori non risulta necessaria qualora trattasi di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di una unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea di più imprese nel cantiere. La notifica preliminare deve essere effettuata a cura del committente (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata) o del responsabile/direttore dei lavori se espressamente incaricato dal committente. Nel caso di specie la comunicazione è effettuata a nome del committente e la semplice ricevuta della raccomandata è fatta a nome del direttore dei lavori. In tal caso conta il soggetto che firma la comunicazione (committente) pertanto è irrilevante che nella ricevuta della raccomandata sia indicato il nome del direttore lavori.