Lavori su impianto fognario in condominio minimo
Da L'Esperto Risponde
La detrazione del 50% (articolo 16 bis TUIR, DPR 917/86 e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche per gli interventi inerenti le pertinenze delle abitazioni (es. box e cantina del caso di specie). Il vincolo pertinenziale (box e soffitta al servizio dell'abitazione, articolo 817 del codice civile, circolari 121/E del 1998 e 57/E del 1998), deve risultare o dall'atto di acquisto o da successiva iscrizione catastale del fabbricato come pertinenziale, oppure è sufficiente l'accatastamento unitario con la stessa abitazione. Nessun problema per il fatto che l'immobile già fruisce della detrazione (50% o 65% per risparmio energetico) per interventi eseguiti in anni precedenti (nel 2011). Per tutti i nuovi interventi la detrazione opera autonomamente, sino al 31 dicembre 2015, nei nuovi limiti di €96.000, calcolato autonomamente con riferimento alla unità immobiliare (vedi guida al 36%-50% e al 65% edita dall'Agenzia delle Entrate e pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it). Infatti, nel caso di specie si tratta di nuovi lavori effettuati nel 2015 abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico e la detrazione opera a prescindere dal fatto che lo stesso immobile già fruisce della detrazione per precedente intervento. Ovviamente occorre esperire tutti gli adempimenti (pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale).