L'esperto rispondeFisco

Lavori diversificati con due soli condòmini

di Marco Zandonà

La domanda

Siamo in un condominio minimo composto da 2 persone. Si devono effettuare lavori ristrutturazione sulla facciata e uno dei due condomini vorrebbe effettuare sulla facciata che coincide sul suo appartamento il cappotto termico usufruendo delle agevolazioni del 65%, mentre l'altro condomino sulla parte della parete coincidente col suo appartamento intende effettuate semplici lavori di ristrutturazione usufruendo delle detrazioni al 50%.Vorrei sapere se possono effettuarsi entrambi i lavori usufruendo fiscalmente delle detrazioni del 65% e del 50%

Da L'Esperto Risponde

La risposta è affermativa. Nel caso d specie si rende applicabile al detrazione del 50% per i lavori di rifacimento della facciata (totale o parziale), mentre si applica la detrazione del 65% per il cappotto della singola unità immobiliare (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Ovviamente il cappotto in tal caso è interno alla singola unità e non esterno in quanto per quello esterno i lavori devono riguardare l'intero edificio. Infatti i valori di trasmittanza termica, Stabiliti nell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008 richiesti per fruire dei benefici, vanno valutati o con riferimento all'intero edificio (per la parte esterna), ovvero con riferimento alla singola unità immobiliare se trattasi di cappotto dell'edificio interno a una singola unità immobiliare. Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, per il cappotto, il contribuente deve, in primo luogo, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei citati requisiti di trasmittanza termica (un tecnico abilitato; art.7, commi 1-bis e 2, del D.M. 19 febbraio 2007). Circa l'ulteriore documentazione tecnica richiesta, è da evidenziare che è necessario acquisire l'attestato di qualificazione/certificazione energetica dell'edificio (art.5, comma 4-bis, D.M. 19 febbraio 2007) e la scheda informativa dei lavori secondo lo schema contenuto nell'allegato E al citato D.M. 19 febbraio 2007, con la firma del tecnico abilitato). Una volta acquisita l'asseverazione, la certificazione energetica e la scheda informativa, il contribuente deve inviare all'Enea (tramite il programma informatico disponibile sul sito internet www.acs.enea.it) la scheda informativa e la certificazione energetica dei lavori realizzati, entro i 90 giorni successivi all'ultimazione dell'intervento (da intendersi coincidente con la data del “collaudo” R.M. 244/E/2007). Il pagamento deve essere eseguito con bonifico bancario o postale. Per la detrazione del 50% invece è sufficiente il pagamento con bonifico.

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