Lavori su parti comuni ma con fatture intestate ai singoli condòmini
Da L'Esperto Risponde
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l'agenzia delle Entrate, con la Cm 11/E/2014, chiarisce che nel caso di “condominio minimo”, ossia un edificio composto da non più di otto condomini (per il quale non è previsto l'obbligo di nominare un amministratore), quest'ultimi, per poter fruire della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 16 bis Tuir Dpr 917/86 e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014, Guida al 50% su www.agenziaentrate.it), devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare, sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. In merito, viene chiarito che per tale bonifico può essere utilizzato, indifferentemente, sia il conto corrente personale del condomino che esegue il pagamento, sia un eventuale conto corrente appositamente istituito. In sostanza le fatture possono essere intestate ai singoli condomini sulla base della tabella millesimale e i bonifici possono si essere emessi da ciascuno dei comproprietario in base alle proprie quote ma devono indicare sia il codice fiscale del singolo condomino che il codice fiscale del condominio. Pertanto, nel caso di specie si consiglio di provvedere a effettuare nuovi bonifici annullando i precedenti e indicando in tutti i bonifici il codice fiscale del condominio pena la possibilità di comminatoria di decadenza dai benefici in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
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