Imposte e mancato pagamento dei canoni
Da L'Esperto Risponde
Dal quesito non è chiaro se il proprietario abbia già provveduto a recedere dal contratto per inadempienza del conduttore e quindi se in tale modo il contratto sia risolto o se lo stesso sia ancora in essere.
Quindi allo stato attuale se il contratto è ancora in essere in quanto non disdettato da alcuna delle parti è sicuramente necessario procedere a pagare l'imposta di registro per il rinnovo annuale.
Se invece il contratto viene validamente disdettato dal proprietario entro il termine di scadenza annuale è sufficiente procedere al pagamento dell'imposta di registro per risoluzione anticipata e nulla versare per il rinnovo. Se invece la disdetta interviene oltre tale termine è necessario versare ugualmente l'imposta sul rinnovo.
Se il contratto è stato originariamente registrato in via telematica non è necessario procedere con tale modalità anche per eventi quali la risoluzione: si puo' effettuare la registrazione anche recandosi presso l'Agenzia delle Entrate ufficio locale.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Bonus mobili: rate restanti scalabili nel regime ordinario
di Silvio Rivetti
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