Affitto non registrato al convitto eccelesiastico
Da L'Esperto Risponde
L'Agenzia delle Entrate, nel proprio sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it informa gli utenti che “tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall'affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l'ammontare del canone pattuito. L'unico caso in cui non c'è l'obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno”. L'informazione è stata ribadita nella guida fiscale “l'Agenzia informa – Fisco e casa: le locazioni”, scaricabile gratuitamente dal citato sito internet, che sottolinea altresì che “registrare un contratto di locazione è vantaggioso, sia perché obbliga entrambe le parti al rispetto degli impegni assunti, sia perché sono riconosciuti considerevoli benefici fiscali a favore dei proprietari e degli inquilini”. Ciò premesso, il lettore non sembra soddisfare i presupposti necessari per poter beneficiare delle agevolazioni ai fini Irpef generalmente riconosciute agli inquilini (cfr. articolo 16 Dpr. 917/86 Tuir) né di quella prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del Dpr 917/86.
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