Fisco

Il quesito: anche nel mini condominio la detrazione per il tetto spetta per millesimi

di Marco Zandonà

Da L’Esperto Risponde
Sono proprietario al 100% dell'appartamento al 1° piano, avendolo ereditato da mio zio nel 2013 e sono comproprietario per il 25% con mia madre, ivi residente, per il 75% dell'appartamento al piano terra, avendo ambedue ereditato da mio padre il 50% nel 2005. Come riportato nella sentenza 2046/2006 della Cassazione, non dovremmo essere in presenza di condominio in quanto non esiste la proprietà esclusiva su ambedue gli appartamenti. Nel 2014 è stata fatta la manutenzione ordinaria del tetto (parte comune) e non è stato chiesto il codice fiscale del fabbricato ma è stata intestata la fattura a mia madre che ha fatto il bonifico a suo nome indicando il suo codice fiscale.
E' quindi possibile detrarre la spesa nel modello 730 di mia madre per il 50% della spesa indicando in fattura che la spesa è stata da lei sostenuta al 100% come riportato nella circolare 20/E del 13 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate?
Risposta
Nel caso di specie siamo in presenza di un edificio con due proprietari distinti (madre e figlio) e due diverse unità immobiliari, quindi anche se non scatta l'obbligo formale di nomina dell'amministratore, il codice fiscale del minicondominio è necessario solo per fruire della detrazione del 50% per lavori su parti comuni. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 11/E/2014, chiarisce che nel caso di “condominio minimo”, ossia un edificio composto da non più di otto condomini (per il quale non è previsto l'obbligo di nominare un amministratore), quest'ultimi, per poter fruire della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare, sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. In merito, viene chiarito che per tale bonifico può essere utilizzato, indifferentemente, sia il conto corrente personale del condomino che esegue il pagamento, sia un eventuale conto corrente appositamente istituito. In sostanza la madre deve procedere a integrare il bonifico dopo aver chiesto il codice fiscale del minicondominio, pena l'inammissibilità della detrazione. Si ritiene che in tal caso, essendo praticamente impossibile ripeter il pagamento in quanto si va ad incidere sulla contabilità dell'impresa esecutrice dei lavori, sia sufficiente un annotazione direttamente nel bonifico già emesso adottando la stessa soluzione prevista per l'integrazione delle fatture (C.M. 20/E/2011).

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