Fisco

Il quesito: bonus fiscale per il risparmio energetico, comunicazione tardiva sanabile con 258 euro

Marco Zandonà

da Condominio24

Il 23 dicembre 2014 ho installato nella mia abitazione una pergola con tessuto pvc per la protezione della porta d'ingresso, in vetro, dai raggi solari e dalla pioggia. Il pagamento è stato eseguito il 3 febbraio 2015, con bonifico "parlante". Non ho trasmesso all'Enea, entro 90 giorni, l'allegato F, poiché solo ora sono venuto a conoscenza della possibilità della detrazione. Posso dichiarare, nel 730 del prossimo anno, la spesa sostenuta e ottenere il bonus del 65 per cento? In altre parole, c'è la possibilità di rimediare alla mancata trasmissione all'Enea del modello F e, così, di non perdere il beneficio fiscale?

Risposta
L’articolo 1, comma 47, lettera a, della legge 190/2014 prevede, per tutto il 2015, l’estensione del beneficio del 65% anche con riferimento all’acquisto e alla posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti indicati nell’allegato M al Dlgs 29 dicembre 2006, n.311, tra i quali rientrano le pergole a protezione delle porte con specifici requisiti di trasmittanza termica). Per fruire della detrazione del 65 per cento, occorre inviare la certificazione energetica e la scheda informativa all’Enea (modello F) entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento. La scheda informativa, che può essere compilata anche personalmente dal contribuente, deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Il termine di 90 giorni deve intendersi a pena di decadenza dai benefici fiscali.Nel caso di specie è ammessa, tuttavia, la sanatoria prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, che stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie o assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, ex articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione), la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.La prima dichiarazione utile è quella relativa al primo periodo d'imposta in cui si fruisce della detrazione, quindi, nel caso di specie (pagamento effettuato a febbraio 2015) quella da presentare nel 2016, relativa al 2015 (termine ultimo settembre 2016). In sostanza, la sanatoria è ammessa anche nel caso di specie, mediante versamento di 258 euro con l’F24.

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