Fisco

Anche all'inquilino del condominio competono le detrazioni fiscali

di Nadia Parducci

Il Fisco riconosce agli inquilini delle agevolazioni, sotto forma di detrazioni, sulle spese sostenute per il canone di affitto. Spesso il condominio si trova nella (non sempre comoda) posizion di locatore perché vengono affittati i locali dell’ex portineria e/o l’alloggio del custode. Se si tratta (come quasi sempre accade) di una locazione abitativa, ecco le informazioni che vanno ornite agli inquilini perché usuruiscano dei benefici fiscali.
Le detrazioni sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari: vediamole nel dettaglio.
Attenzione: le diverse detrazioni devono essere riferite solo al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.
Detrazione d'imposta per gli inquilini a basso reddito
Ai titolari di un contratto di locazione concordato (detto anche “a canone convenzionale”), stipulato o rinnovato a norma della legge 431/1998, per un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione d'imposta pari a:
a)300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
b)150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
La detrazione non spetta se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Detrazione per i giovani che vivono in affitto
Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, è prevista una detrazione pari a 991,60 euro.
Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che:
a)l'abitazione locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
b)il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Detrazione d'imposta per i contratti di locazione a canone convenzionato
Ai titolari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetti “contratti convenzionali”) spetta una detrazione d'imposta pari a:
•495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
•247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
La detrazione non spetta se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
Detrazione per trasferimento per motivi di lavoro
A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di:
•991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
•495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
La detrazione spetta a condizione che:
a)il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
b)la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
L'agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2015 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017. Se durante il triennio in cui spetta la detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, egli perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non riveste più questa qualifica.
Detrazioni fiscali irpef per i conduttori di alloggi sociali
Per il triennio 2014-2016, ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a)900 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
b)450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro
Attenzione: per i contratti finora esaminati, se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef.
Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede
Gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione d'imposta del 19 per cento, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.
I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

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