L'esperto rispondeFisco

Lavori agevolati sull'alloggio ex cantina

Marco Zandonà

La domanda

La mia cantina-magazzino è diventata, applicando la legge sull'ampliamento della Regione sarda, una regolare unità abitativa, al pianterreno di un immobile. Poichè originariamente tale immobile era stato assoggettato al regime di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, vorrei sapere se anch'io, dopo il cambiamento della destinazione d'uso, posso fruire degli stessi "privilegi" di agevolazione fiscale dei miei coinquilini o, se invece, debbo presentare una regolare domanda all'agenzia delle Entrate o al comune.

La detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica solo in presenza delle condizioni di legge al momento di esecuzione dei lavori. Pertanto, se originariamente l’unità immobiliare (cantina/magazzino) non era stata oggetto di intervento, ovvero anche se ristrutturata non era pertinenziale ad abitazione e, come tale, non poteva accedere ai benefici fiscali, la successiva trasformazione in abitazione non consente comunque di accedere ai benefici fiscali con effetto retroattivo. Viceversa, nessun problema per accedere ai benefici fiscali per i lavori necessari alla trasformazione da magazzino ad abitazione. Con la risoluzione n.14/E dell’8 febbraio 2005, infatti, l’agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato di riconoscere l’applicazione del 36% (attuale 50%) per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso, in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d dell’articolo 31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell’articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici (da magazzino ad abitazione, nel caso di specie), secondo quanto stabilito dalle leggi regionali e dalla normativa locale. Lo stesso vale con riferimento alla detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).

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