Fisco

Il quesito: il beneficio fiscale per la ristrutturazione riguarda solo le unità esistenti

Marco Zandonà

Risposta
Fermo restando che, nel caso di specie, non sussiste aumento volumetrico (intervento che esclude l’applicazione della detrazione), ma una semplice redistribuzione con aumento del numero delle unità immobiliari, la detrazione si applica nei limiti di 96.000 riferito a 18 unità immobiliari e non anche alle nuove 5 unità realizzate al termine dell’intervento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Quindi, il limite massimo è pari al 50% di 96.000 x 18, cioè 864.00 euro. Infatti, con la circolare 121/E del 1998, è stato precisato che nell’ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari abitative (esempio da 18 abitazioni a 23 come nel caso di specie), la detrazione del 36%-50% si applica comunque, nei limiti di 96.000 euro, con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all’inizio dell’intervento.

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