L'esperto rispondeFisco

Il cambio della caldaia e dei condizionatori

Marco Zandonà

La domanda

Devo fare dei lavori di manutenzione straordinaria nel mio appartamento con cambio di caldaia e cambio dei condizionatori a pompa di calore esistenti. La nuova caldaia sarà a condensazione, mentre le due nuove pompe di calore hanno coefficienti Cop ed Eer rientranti nei valori minimi fissati dall’allegato i e riferito all'anno 2010. Ora, visto che i due impianti stanno nello stesso appartamento, ma sono autonomi l’uno dall’altro, in quanto il primo è a metano e il secondo ad energia elettrica, posso recuperarli entrambi al 65%, oppure il recupero va fatto solo sulla caldaia a condensazione mentre le nuove pompe di calore beneficiano del 50%?

Le spese per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento preesistente con caldaia a condensazione fruiscono della detrazione del 65% ai sensi dell’articolo 1, comma 47 della legge 190/2014 (si veda la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Per quanto riguarda la possibilità di fruire delle detrazioni del 65%, è sempre necessario che esista già nell’edificio un impianto termico e che con il nuovo intervento si vadano a determinare condizioni migliorative dal punto di vista del risparmio energetico, nel rispetto dei parametri previsti dalle normative vigenti. L’attestazione sul miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio e sulle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento preesistente può essere fatta da un tecnico abilitato (ad esempio, lo stesso che certifica il nuovo impianto). Per quanto attiene alla sostituzione dei condizionatori, la detrazione del 65%, anche se trattasi di impianti con pompa di calore, non si rende applicabile in quanto non trattasi di sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, ma di condizionatori integrativi dell’impianto di riscaldamento. Viceversa, si applica per i condizionatori la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Così ribadisce la stessa Amministrazione finanziaria che, proprio nella Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie include tra gli interventi agevolati, alla voce “caloriferi e condizionatori”, la spesa per la «sostituzione con altri anche di diverso tipo, la riparazione o l’installazione di singoli elementi, compresa l’installazione di macchinari esterni», a condizione che trattasi di opere finalizzate al risparmio energetico. Da evidenziare che, in questo caso, occorre farsi rilasciare dall’installatore una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico. Si tratta della semplice dichiarazione di conformità dell’impianto a norma di legge che in genere viene sempre rilasciato dall’installatore “regolare”, in base all'articolo 9 della legge 46/90. Tra l’altro, l’installazione del condizionatore in abitazione è di per se intervento di manutenzione straordinaria e, come tale, in ogni caso consente l’accesso ai benefici fiscali a prescindere dai coefficienti di prestazione energetica conseguiti con l’intervento, che invece sono indispensabili per la detrazione del 65%.

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