SÌ A 50-65% SUL NUOVO TETTO DELL'EDIFICIO PERTINENZIALE
Il rifacimento della copertura, compresa la rimozione della copertura in eternit, eseguito su pertinenza di abitazione (accatastata in C/6, locale deposito adibito garage, stalla e barchessa), anche se posseduta solo per 1/3, fruisce sia della detrazione del 50% che di quella del 65% per risparmio energetico, in presenza di determinate condizioni (articolo 16 bis Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014, guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it). Per il solo 65%, la detrazione è subordinata al conseguimento, al termine dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, occorre inviare all’Enea la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato: circolare 36/E del 2007; guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Il recupero dell’importo detraibile avviene in 10 rate di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i pagamenti dell’intervento. I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale a fronte di regolare fattura. Lo stesso vale se, in alternativa, si applica la detrazione del 50%. In tal caso, non occorre la certificazione del risparmio energetico, né la comunicazione all’Enea. È sufficiente il pagamento delle fatture con bonifico.