SCONTO ANCHE SULLE SOMME VERSATE PRIMA DEL ROGITO
La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (a norma dell'articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e dell’articolo 1, comma 47, della legge 190/2014) si applica anche alla fattispecie indicata nel comma 3 del citato articolo 16-bis, che agevola l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, come nel caso di specie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Per tale fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice) forfettariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato. In presenza di un preliminare registrato in un anno, con rogito poi stipulato l’anno successivo, la detrazione si rende applicabile anche per gli acconti versati dopo la registrazione del preliminare, in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al pagamento degli acconti (per esempio, dichiarazione 2015, per gli acconti versati nel 2014 a fronte di un rogito poi stipulato nel 2015). Tuttavia, occorre avere tutti gli elementi in mano per calcolare il limite massimo detraibile, che è pari al 50% del 25% del corrispettivo di acquisto degli acconti, versati nel limite massimo di 96.000 euro. A tal fine, si fa presente che, dopo il rogito, in ogni caso il 25% del corrispettivo contrattuale utile per la detrazione è complessivamente pari a 96.000 euro. Se ci si trova in presenza di difficoltà nel calcolo, si può rinviare la detrazione alla prima dichiarazione dei redditi successiva al rogito, calcolando la stessa sull’intero corrispettivo versato.