PROGETTAZIONE, I PALETTI PER DETRARRE LE SPESE
Anche tutte le spese di progettazione (onorari e spese per documentazione tecnica e rilascio dell’abilitazione urbanistica per l’esecuzione dei lavori), sono detraibili ai fini del 50 e del 65 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it). Tuttavia, le spese di progettazione sono detraibili solo a condizione che le stesse siano inerenti a lavori poi eseguiti, anche in anni successivi. Pertanto, se si decide di non eseguire i lavori, le spese di progettazione non risulteranno detraibili e quelle già detratte dovranno essere riportate a tassazione separata (articolo 17 del Dpr 917/1986).