L'esperto rispondeFisco

PER IL 2015 RESTA IL 50% IL 36% SCATTERÀ DAL 2016

La domanda

Se i lavori di ristrutturazione edilizia vengono terminati nei primi mesi del 2015, si perde parte della detrazione?

Tutte le detrazioni sono state prorogate al 2015.L’articolo 1, comma 47, legge 190/2014, prevede espressamente la proroga della detrazione Irpef “potenziata” al 50% per il recupero edilizio delle abitazioni, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, relative a: interventi di recupero edilizio e acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile. Dal 1° gennaio 2016, l’agevolazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, come previsto dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986. La medesima norma prevede la proroga, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati alle abitazioni ristrutturate, fino ad un importo massimo di 10.000 euro. Con la stessa disposizione è prevista anche la proroga della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio) e la proroga, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, del bonus antisismica, ossia della detrazione del 65% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©