L'esperto rispondeFisco

LE PARROCCHIE PER DETRARRE DEVONO ESSERE CAPIENTI IRES

La domanda

Vorrei sapere se il 65% di detrazione (per riqualificazione energetica), in caso di lavori fatturati al condominio, viene calcolato sul totale fattura (come per le persone fisiche) oppure solo sull'imponibile (come per titolari di partita Iva).E nel caso in cui la fattura fosse emessa nei confronti di un ente religioso con partita Iva (ad esempio, una parrocchia)?

La detrazione del 65% per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 65% su www.agenziaentrate.it), eseguiti su parti comuni condominiali, si applica in favore dei soggetti esercenti attività commerciale ed enti (società, imprese, enti e associazioni, ivi comprese le parrocchie) con gli stessi criteri delle persone fisiche, cioè, trattandosi di una detrazione di imposta, si calcola prima l’imposta sul reddito imponibile e poi si sottrae da tale imposta dovuta l’importo della detrazione. In sostanza, per i lavori fatturati al condominio, tutti i condomini, compresi eventuali imprese, sottraggono l’importo della detrazione, calcolato sulla base della tabella millesimale, direttamente dall’imposta sul reddito dovuto da ciascun condomino. Se si tratta di ente non commerciale, in cui l'Iva è indetraibile, anche l'importo corrisposto a titolo di Iva rientra tra gli importi detraibili. La parrocchia, come ente non commerciale (soggetto Ires) ha diritto alla detrazione del 65%, sempre che abbia un'imposta Ires da pagare (si tratta di una detrazione di imposta che compete sino a capienza dell'Ires dovuta annualmente).

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