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LA TENDA PERGOLATO SENZA SCONTO PER I MOBILI

La domanda

La legge di stabilità 2015 prevede l’estensione della detrazione fiscale del 65% anche all’acquisto e posa in opera di “schermature solari”, come indicate nell’allegato M al Dlgs 311/06, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro.La detrazione è utilizzabile anche per l’acquisto e l’installazione di una pergotenda (tenda pergolato) rimovibile, comprese le spese della struttura?Tale intervento consente l'applicazione del bonus mobili? Premesso che il regolamento edilizio comunale richiede la presentazione di una Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) ai sensi dell’articolo 6 – comma 2- Dpr 380/2001, e considerato che il regolamento condominiale avente natura assembleare e non contrattuale non ne vieta l’installazione, il condomino, dopo aver dato preventiva notizia all’amministratore, deve avere l’assenso dall’assemblea per l’installazione?

L’articolo 1, comma 47, lettera a della legge 190/2014 prevede, per tutto il 2015, l’estensione del 65% anche con riferimento all’acquisto e alla posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311), tra i quali rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con specifici requisiti di trasmittanza termica, comprese le pergotende (tenda pergolato; nell’apposito vademecum pubblicato dall’Enea sul sito www.enea.it sono precisate le tipologie delle schermature agevolate). La detrazione del 50% per i mobili ed elettrodomestici, invece, non si rende applicabile in quanto collegata solo agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si applica la detrazione del 50% e non quella del 65%.A norma dell’articolo 1122 del Codice civile, il condomino può, nella sua proprietà, eseguire tutte le opere ritenute necessarie o semplicemente opportune che non rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla statica, alla sicurezza e al decoro architettonico dell’edificio. E, dunque, ove il regolamento – anche se assembleare – non richieda la previa autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, il condomino può dar corso alla installazione a proprie spese della pergotenda, nel rispetto del richiamato articolo 1122 del Codice civile.

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