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LA PRESENTAZIONE DELLA CIL PER I LAVORI «STRAORDINARI»

La domanda

Vorrei sapere se la domanda inoltrata dal mio tecnico al Comune e cioè la comunicazione preventiva per interventi di edilizia libera (articolo 6, comma 2, del Dpr 380 del 2001, lettera b e seguenti) indicando nel campo di descrizione la «manutenzione interna del fabbricato esistente con sostituzione di infissi e pavimenti» è corretto ai fini di ottenere le detrazioni fiscali del 50 per cento. Preciso che il cambio di pavimentazione è legato alla demolizione di pareti.

La Cil (Comunicazione di inizio lavori) deve essere inoltrata per la realizzazione degli interventi di edilizia libera, disciplinati dall’articolo 6, comma 2, lettere a) – b) – c) - d) – e) del Dpr 380/2001. Si tratta, tra l’altro, degli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Alla comunicazione, devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie previste dalle normative di settore, unitamente alla copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione a comunicare l'esecuzione delle opere, o autocertificazione resa nelle forme di legge. Nella comunicazione deve essere indicato il nominativo dell’impresa esecutrice delle opere e vi deve essere allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. La presentazione della Cil dà titolo per il contestuale inizio dei lavori. Sia la sostituzione degli infissi che quella della pavimentazione (conseguente alla demolizione di pareti quindi manutenzione straordinaria) dà diritto all’applicazione della detrazione del 50% sempre se i pagamenti della fatture siano eseguiti con bonifico bancario o postale. Per la sola sostituzione degli infissi, se al termine dei lavori si conseguono i prescritti requisiti di trasmittanza termica previsti nel Dm 11 marzo 2008, si rende applicabile, in alternativa al 50%, anche la detrazione del 65% (articolo 16bis del Tuir 917/1986 e articolo e 1, comma 47 legge 190/2014, guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it).

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