L'esperto rispondeFisco

LA CONVIVENZA PER I LAVORI SULLA CASA DEL FIGLIO

La domanda

Mio figlio e la sua ragazza, conviventi con i rispettivi genitori, hanno acquistato un sottotetto che verrà ristrutturato come prima casa. La Dia per la ristrutturazione sarà intestata a loro nome. È possibile per i genitori, che pagheranno i lavori, procedere con le detrazioni Irpef? C'è molta confusione sulla convivenza e sul diritto alla detrazione. Nel manuale dell'agenzia delle Entrate, aggiornato a gennaio 2015, si parla solo di convivenza, ma il Caf mi dice che non è sufficiente, nonostante esista la sentenza della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione I, del 30 settembre 2009 n. 179.

Nel caso esposto, è necessario che i due ragazzi convivano con i loro genitori anche in abitazione diversa da quella oggetto dell’intervento. La detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86 e dell’articolo 1, comma 40, legge 190/2014, guida al 50% su www.agenzia entrate.it) si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, come i figli e affine sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (ad esempio, documentata da un certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate ai genitori, nel caso di specie, e bonifici emessi da conto corrente dei genitori intestatari delle fatture). Nel caso di specie, i figli sono conviventi con i genitori e quindi la detrazione può trovare applicazione senza problemi anche se i lavori riguardano un’altra abitazione posseduta dai figli. L’abilitazione urbanistica all’esecuzione dei lavori deve essere rilasciata a nome del proprietario del fabbricato, anche se poi le spese sono sostenute dai genitori.

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