L'esperto rispondeFisco

LA CASA IN UN ALTRO COMUNE NON È DI PER SÉ OSTATIVA

La domanda

Posso fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa nel territorio di un Comune in cui ho la residenza, ma possedendo già una casa in un Comune diverso dal posto in cui risiedo? In tal caso posso anche detrarre gli interessi sul mutuo che andrò a contrarre, nella dichiarazione dei redditi?

La risposta è affermativa, ma solo a condizione che la casa posseduta nell'altro Comune non sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n. 21, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972, o articolo 1, tariffa, del Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, oppure, se l'acquisto non avviene da una impresa, imposta di registro al 2% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna) si applicano a condizione che nell'atto di compravendita l'acquirente dichiari:a) di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;b) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un'altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.In particolare, l'immobile dev'essere ubicato nel Comune di residenza dell'acquirente o nel Comune in cui, entro 18 mesi, egli stabilirà la propria residenza.L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:1) le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;2) non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;3) vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.Nel caso descritto dal quesito, se l’immobile posseduto in un altro Comune, diverso da quello di residenza, non ha fruito, in sede di acquisto, dei benefici fiscali, il nuovo acquisto fruisce delle agevolazioni prima casa; in caso contrario, le agevolazioni non trovano applicazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©