L'esperto rispondeFisco

LA CASA AVUTA IN DONAZIONE PUÒ IMPEDIRE I BENEFICI

La domanda

Mio marito, nel 2004, ha ricevuto in donazione dai genitori un appartamento dove i miei suoceri si sono riservati il diritto di abitazione. Mio marito può comprarsi un'altra casa con le agevolazioni? La casa in cui vivono i suoi genitori sarà per lui seconda casa. E per l'Imu?

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa, Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, nel caso di acquisto non da impresa, imposta di registro al 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell'atto di compravendita l'acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. In particolare, l'immobile deve essere ubicato: nel Comune di residenza dell'acquirente, ovvero nel Comune in cui, entro 18 mesi, l'acquirente stabilirà la propria residenza. Pertanto, se la casa acquistata per donazione è nello stesso Comune (anche se il diritto di abitazione è dei genitori), in ogni caso non si applicano le agevolazioni, ma si applica l’Iva al 10% o il registro al 9% (articolo 1 Tariffa, Dpr 131/1986 e numero 127 terdecies Tabella A, Parte III, Dpr 131/1986). Ai fini Imu, il concetto di prima casa è differente. Affinchè si possa parlare di abitazione principale (esclusa da imposta) ci devono essere due condizioni: l’abitazione deve costituire la dimora abituale e la sede di residenza anagrafica. L’abitazione principale, ai fini dell’imposta unica, è infatti diversa dalla “prima casa”, concetto utilizzato al momento dell’acquisto di un immobile. In presenza delle due condizioni, l’Imu non è dovuta. Tuttavia, l’Imu è dovuta come seconda casa per l’altra abitazione abitata dai genitori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©