L'OPZIONE PER CONSERVARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16 bis del Tuir 917/86 prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 36%-50% (articolo 16 bis, Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139 della legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. L’opzione per il diritto al mantenimento dei benefici fiscali in capo al venditore va effettuata direttamente nel rogito di trasferimento del bene. In caso contrario, il diritto si trasferisce all’acquirente cui il venditore deve fornire tutta la documentazione. Le stesse regole valgono in caso di donazione. Nel caso di specie, pertanto, a seguito della donazione, legittimamente il diritto si era trasferito al figlio donatario che ha detratto per il 2014 la quota annuale detraibile. La successiva risoluzione della donazione ha fatto tornare il diritto alla detrazione in capo al padre (sempre per le quote residue) che poi vende l’immobile a terzi inserendo nel rogito l’opzione di mantenimento del diritto alla detrazione in capo al venditore. In tal modo, lo stesso padre continuerà a detrarsi annualmente la quota spettante, senza che il diritto si trasferisca in capo all’acquirente il fabbricato.