L'EX COMODATARIO SCONTA LE SPESE SOSTENUTE
La cessazione del rapporto di comodato del figlio non fa venire meno il diritto alla detrazione per le spese da lui sostenute per lavori sulle parti comuni condominiali nel periodo in cui egli deteneva legittimamente (contratto di comodato debitamente registrato) l’abitazione del genitore. Nel caso in questione, anche se cessa la detenzione come comodatario, il soggetto che ha sostenuto le spese (cioè il figlio non proprietario) conserva il diritto alla detrazione fino all’estinzione del diritto stesso detrazione (l'importo detraibile è suddiviso in 10 quote annuali di pari importo, da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi). Come è evidenziato nella circolare 121/E del 1998, il diritto alla detrazione del 36-50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) acquisito dal detentore (locatario, comodatario o familiare convivente) si conserva fino a completa estinzione, anche se cessa il rapporto di detenzione. A rilevare è che la detenzione come comodatario sussistesse nel momento del pagamento dei bonifici bancari o postali, e in quello di esecuzione dei lavori. Pertanto l’amministratore intesterà il documento da cui risulta l'importo detraibile al figlio ex comodatario che ha effettivamente sostenuto le spese.