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L'EREDE NON PUÒ DETRARRE PER L'IMMOBILE LOCATO

La domanda

Nel 2012 sono state sostenute spese di ristrutturazione relative a un appartamento di proprietà, oggetto di contratto di locazione registrato, con recupero del 50% in dieci anni. Nel 2014 il proprietario muore. Il soggetto erede dell'immobile potrà continuare nel recupero delle quote rimanenti oppure esse sono perse in quanto l'appartamento è locato?

Trattandosi di un immobile locato, l’erede non ne acquista la detenzione diretta e, quindi, non subentra nel diritto alla detrazione per le rate residue decennali non fruite dal defunto. Nella circolare 15/E del 5 marzo 2003, è stato precisato che la detrazione del 36-50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in caso di bene acquistato per successione mortis causa, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all’erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene. Nella circolare 24/E del 10 giugno 2004 è stato, poi, ulteriormente chiarito che la "detenzione materiale e diretta dell’immobile" sussiste qualora l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale. Anche in questo caso, è comunque necessario che l’erede sia in possesso della documentazione richiesta dalla norma agevolativa per fruire del beneficio. Pertanto, se l’immobile non è libero (cioè è affittato, come nel caso di specie), non si trasmette il diritto alla detrazione per le spese sostenute dal defunto. Con la circolare 17/E del 2015 è stato altresì precisato che la "detenzione materiale e diretta" dell’abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l’erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi (si veda anche la circolare 20/E/2011). Pertanto, l’erede, già detentore, che nei successivi periodi d’imposta conceda l’immobile in locazione o in comodato, non potrà fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l’erede riprenda la detenzione dell’abitazione, egli potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi.

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