L'esperto rispondeFisco

L'EDIFICIO IN COSTRUZIONE NON PUÒ FRUIRE DEI VANTAGGI

La domanda

Sto valutando l'acquisto di una villetta singola. Tale immobile è stato edificato alla fine degli anni 80, non è mai stato abitato (e non ha mai avuto l'abitabilità) ed è attualmente a rustico (mancano i pavimenti e gli infissi, mentre sono presenti le pareti divisorie interne e sono stati predisposti i soli impianti elettrico e idraulico). L'immobile è stato accatastato (categoria A/7), come pure il box.In caso di acquisto di tale immobile, sono necessari numerosi interventi per adeguarlo alle esigenze degli immobili moderni.Posso fruire della detrazione del 50% per il totale rifacimento degli impianti predisposti, per le operazioni di allargamento porte e finestre, per la coibentazione dei muri, per le opere di spostamento delle pareti e per la divisione dei locali al piano seminterrato, che ora è "open space"?

Occorre distinguere tra due ipotesi: se il fabbricato è urbanisticamente da considerare già ultimato prima dell’esecuzione degli interventi, o se si tratta di interventi eseguiti su un fabbricato in corso di costruzione ex novo.Nel primo caso (di accatastamento e agibilità già ottenuta prima dell’inizio dei lavori descritti) si rende applicabile la detrazione del 50 per cento. Se, invece, il fabbricato è da considerare in corso di costruzione (come sembra nella situazione prospettata dal lettore, di acquisto di un rustico privo dell’agibilità all’atto dell’acquisto, anche se edificato negli anni 80), la detrazione del 50% non si rende applicabile. Anche se l'immobile è stato accatastato in A/7 come villetta, l'accatastamento è avvenuto come fabbricato in corso di costruzione, e solo l'ultimazione dei lavori e la conseguente agibilità prima dell'inizio degli interventi di completamento/ristrutturazione consente l'applicazione della detrazione che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©