L'EDIFICIO IN COSTRUZIONE NON PUÒ FRUIRE DEI VANTAGGI
Occorre distinguere tra due ipotesi: se il fabbricato è urbanisticamente da considerare già ultimato prima dell’esecuzione degli interventi, o se si tratta di interventi eseguiti su un fabbricato in corso di costruzione ex novo.Nel primo caso (di accatastamento e agibilità già ottenuta prima dell’inizio dei lavori descritti) si rende applicabile la detrazione del 50 per cento. Se, invece, il fabbricato è da considerare in corso di costruzione (come sembra nella situazione prospettata dal lettore, di acquisto di un rustico privo dell’agibilità all’atto dell’acquisto, anche se edificato negli anni 80), la detrazione del 50% non si rende applicabile. Anche se l'immobile è stato accatastato in A/7 come villetta, l'accatastamento è avvenuto come fabbricato in corso di costruzione, e solo l'ultimazione dei lavori e la conseguente agibilità prima dell'inizio degli interventi di completamento/ristrutturazione consente l'applicazione della detrazione che, pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie.