L'AUMENTO VOLUMETRICO ESCLUDE SEMPRE IL BENEFICIO
La detrazione del 50% e quella del 65 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it) non si rendono applicabili per gli interventi relativi a lavori di ampliamento in cui si realizzano nuove superfici che, anche se non risultano accatastate separatamente, comportano sempre un aumento di volumetria (circolare 121/E/1998, risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011). In particolare, la circolare 121/E sul punto precisa: «Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita».In sostanza, è ammesso alle agevolazioni solo l’aumento di volumetria tecnico e non di superficie calpestabile. Ciò premesso, si specifica che per volumetria originariamente assentita si intende, ai fini delle detrazioni fiscali del 50% e del 65 per cento, quella della costruzione effettivamente realizzata e non quella potenziale in base al provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (le imposte si pagano e l’accatastamento è avvenuto sulla base della superficie utilizzata, e non di quella che potenzialmente poteva essere realizzata). Nel caso di specie, quindi, si realizza comunque un aumento volumetrico, le cui spese non rilevano ai fini delle due detrazioni.