L'esperto rispondeFisco

L'AUMENTO VOLUMETRICO ESCLUDE SEMPRE IL BENEFICIO

La domanda

Abito in una villetta e, in seguito a una verifica catastale, effettuata dal mio architetto, abbiamo constatato che la concessione edilizia del 1996 (data di costruzione della casa) era per 504 metri cubi, ma in fase di costruzione ne sono stati utilizzati solamente 477. Avendo a disposizioni ancora 27 metri cubi, abbiamo deciso di chiudere con delle finestre una loggia al primo piano, utilizzando il volume a nostra disposizione.Posso detrarre i lavori di muratura e il costo degli infissi? È vero che ho aumentato la volumetria dell'immobile, ma sono rimasto nei limiti della "volumetria originariamente assentita".

La detrazione del 50% e quella del 65 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it) non si rendono applicabili per gli interventi relativi a lavori di ampliamento in cui si realizzano nuove superfici che, anche se non risultano accatastate separatamente, comportano sempre un aumento di volumetria (circolare 121/E/1998, risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011). In particolare, la circolare 121/E sul punto precisa: «Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita».In sostanza, è ammesso alle agevolazioni solo l’aumento di volumetria tecnico e non di superficie calpestabile. Ciò premesso, si specifica che per volumetria originariamente assentita si intende, ai fini delle detrazioni fiscali del 50% e del 65 per cento, quella della costruzione effettivamente realizzata e non quella potenziale in base al provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (le imposte si pagano e l’accatastamento è avvenuto sulla base della superficie utilizzata, e non di quella che potenzialmente poteva essere realizzata). Nel caso di specie, quindi, si realizza comunque un aumento volumetrico, le cui spese non rilevano ai fini delle due detrazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©