L'esperto rispondeFisco

L'AGEVOLAZIONE NEL CASO DI DESTINAZIONE MISTA

La domanda

Sono proprietaria di una casetta di 2 piani. Al piano terra c'è un negozio, al 1° piano un alloggio della stessa metratura. Ho rifatto il tetto. Ai fini delle agevolazioni fiscali, poichè la superficie abitativa e quella commerciale sono uguali, posso detrarre il 50% per la parte relativa all'abitazione?

Nell’ipotesi di lavori su parti comuni di edificio a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso di specie, la detrazione del 50%, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, legge 190/2014 (si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni, sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa, solo nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione: circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, se l’edificio è a prevalente destinazione non abitativa, ovvero, come nel caso di specie, se la superficie è al 50% abitativa e al 50% non abitativa, la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998).

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