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IVA AL 22% PER L'ACQUISTO DELLE SCHERMATURE SOLARI

La domanda

So che per il 2015 è stata introdotta una detrazione del 65% per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari. Vorrei sapere se la documentazione seguente è necessaria per fruire di tale detrazione:1) asseverazione del tecnico abilitato o, in alternativa, certificato del produttore o dichiarazione resa dal direttore dei lavori;2) attestato di certificazione (qualificazione) energetica da inviare all'Enea;3) scheda informativa dell'intervento, da inviare all'Enea.Infine, sull'acquisto e posa in opera di schermature solari, si applica l'Iva agevolata del 10 per cento?

La legge 190/2014, di stabilità 2015 (all'articolo 1, comma 47, lettera a) prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (il cosiddetto 55 per cento), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio). Contestualmente, l’ambito applicativo del beneficio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, a ulteriori tipologie di interventi agevolabili, quali proprio l’acquisto e la posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al Dlgs 29 dicembre 2006, n.311). L’agenzia delle Entrate non ha ancora precisato qual è la documentazione necessaria per tali interventi. Anche per le schermature solari, tuttavia, si ritiene che l’asseverazione possa essere sostituita dalla certificazione dei produttori (come per gli infissi e le caldaie con potenza inferiore a 100kW), e che non sia necessario l’attestato di certificazione energetica (come per i pannelli solari). Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, sarà sufficiente inviare all’Enea la sola scheda informativa. L’acquisto e l'installazione di schermature solari (comprese le tende) è soggetto all’Iva ordinaria del 22 per cento, in quanto non si tratta di beni finiti per l’edilizia.

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