IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DI UNA STANZA A STUDIO
La risposta è affermativa. Nessuna incompatibilità sussiste nel caso di specie. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa, Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, nel caso di acquisto non da impresa, imposta di registro al 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa par a 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell'atto di compravendita l'acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, fruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. In particolare, l'immobile deve essere ubicato: nel Comune di residenza dell'acquirente, ovvero nel Comune in cui, entro 18 mesi l'acquirente stabilirà la propria residenza. Pertanto, nessun problema, ai fini delle agevolazioni, se dopo l’acquisto una parte dell’appartamento viene destinato ad uso di attività professionale della figlia, tra l’altro non residente nell’appartamento. L’abitazione principale fruisce anche dell’esclusione dell’Irpef e dell’applicazione della Tasi in misura ridotta, regime non messo in discussione dalla destinazione di una stanza a studio della figlia per esercizio di attività professionale. L’importante è che l’abitazione resti comunque prevalentemente destinata ad abitazione. Non ci sono limitazioni per l’uso promiscuo (articolo 1, comma 669, legge 147/2013).
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