IL RIMBORSO ASSICURATIVO «ABBATTE» I COSTI DETRAIBILI
La detrazione del 50% si applica solo per le spese effettivamente rimaste a carico. Pertanto, nell’ipotesi di rimborso assicurativo, le spese sono detraibili solo per la parte non coperta dal rimborso (circolari 57/E e 121/E del 1998).
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