CODICE FISCALE PER LE OPERE NELLA VILLA BIFAMILIARE
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2014, chiarisce che nel caso di “condominio minimo”, ossia un edificio composto da non più di otto condomini (per il quale non è previsto l’obbligo di nominare un amministratore), questi ultimi, per fruire della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 1, comma 47 legge 190/2014; guida al 50% su www.agenziaentrate.it) devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. In merito, viene chiarito che per tale bonifico può essere utilizzato, indifferentemente, sia il conto corrente personale del condomino che esegue il pagamento, sia un eventuale conto corrente appositamente istituito. Nel caso di specie, siamo di fronte a interventi eseguiti su un edificio composto da due unità immobiliari possedute, anche se in comunione ereditaria, da più persone. Pertanto, comunque, per fruire della detrazione è opportuna la richiesta del codice fiscale da indicare nei bonifici.