ADDOLCITORE AGEVOLATO SOLO IN PRESENZA DI OPERE
L’acquisto dell’addolcitore dell’acqua non rientra di per sé tra le spese detraibili ai fini della detrazione del 65% sul risparmio energetico, né tra le spese detraibili ai fini del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/86; articolo 1, comma 47, legge 190/2014; guida al 50% e al 65% su www.agenziaentrate.it). Viceversa, l’intervento sull’impianto idraulico sulla singola unità immobiliare residenziale o sull’area condominiale o comunque pertinenziale all’abitazione rientra tra le spese detraibili ai fini del 50%. In tale ambito, è sempre possibile fruire della detrazione anche per l’addolcitore, come componente accessorio degli interventi sull’impianto idraulico. In conclusione, la detrazione si rende applicabile non come intervento di risparmio energetico (tra l’altro difficilmente certificabile come conseguente alla installazione dell’addolcitore), ma come intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto idraulico di edificio residenziale. In assenza di spese edilizie per l'installazione dell'addolcitore, ovviamente le spese di semplice allaccio non sono detraibili.
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