Isolamento termico del sottotetto esclusivo
Da L'Esperto Risponde
La detrazione del 65% (articolo 1, comma 47 della legge 190/2014, guida al 65% su www.agenziaentrate.it), si rende applicabile anche per il rifacimento del tetto ma sempre come intervento su parti comuni in quanto il tetto ricopre tutti e tre i piani dell'edificio. La detrazione in tal caso è subordinata al conseguimento, al termine dell'intervento, di una trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato B del Decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione, è pari a 60.000 euro con riferimento a ciascun condomino. Entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori occorre ovviamente inviare all'ENEA la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e scheda informativa sull'intervento, rilasciati dal tecnico abilitato, circolare 36/E del 2007). Anche se l'intera spesa è sostenuta dal proprietario dell'ultimo piano, in ogni caso il limite detraibile per il singolo condomino è quello desunto sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle parti comuni ovvero, in assenza di tabella, sulla base delle percentuali di proprietà. Solo le spese specifiche per il rifacimento e coibentazione dei propri soffitti se tenute separate (bonifici e fatture separate rispetto a quelle relative alle parti comuni) danno diritto alla detrazione pienamente per il proprietario dell'appartamento del terzo piano (che cumulerà la detrazione in quota parte per i lavori su parti comuni e quella per le spese sulla parte di esclusiva proprietà).
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