Detrazione spese di costituzione servitù per rifacimente fogna
Da L'Esperto Risponde
Le spese sostenute per l'acquisto della servitù non sono detraibili anche se condizione necessaria per l'esecuzione dei lavori inerenti la rete fognaria utilizzata dall'edifico residenziale (articolo 16-bis del Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it). L'acquisto del diritto (servitù su area limitrofa non facente parte dell'area pertinenziale del condominio) infatti non è inerente l'esecuzione dei lavori agevolati ai fini del 50% ma spese preliminari che consentono poi l'esecuzione dei lavori. Non trattandosi di spese agevolate il bonifico non è necessario e, pertanto non si applica la ritenuta del 4%. La vendita del diritto di servitù realizza in capo al venditore una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Dpr 917/1986 (valore della servitù al netto del valore iniziale dal momento dell'acquisizione da parte del venditore).
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