L'esperto rispondeFisco

Detrazione spese di costituzione servitù per rifacimente fogna

di Marco Zandonà

La domanda

Il condominio di cui faccio parte intende procedere al rifacimento integrale della rete fognaria. A tal fine ha acquisito una servitù onerosa di passaggio su parte dell'area privata edificata confinante su cui realizzare la nuova rete fognante.
Domande :
a) Il corrispettivo pagato per la costituzione della servitù può rientrare tra le spese detraibili per lavori di ristrutturazione legge 214/2011?
b) Se sì, i bonifici a regolamento della acquisizione della servitù vanno assoggettati alla ritenuta del 4%, tenendo conto che si tratta di controparte privata che cede la servitù;
c) Il corrispettivo costituisce plusvalenza per proprietario dell'area (acquisita da circa 14 anni) su cui verrà realizzata la rete fognante?

Da L'Esperto Risponde

Le spese sostenute per l'acquisto della servitù non sono detraibili anche se condizione necessaria per l'esecuzione dei lavori inerenti la rete fognaria utilizzata dall'edifico residenziale (articolo 16-bis del Tuir 917/1986 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it). L'acquisto del diritto (servitù su area limitrofa non facente parte dell'area pertinenziale del condominio) infatti non è inerente l'esecuzione dei lavori agevolati ai fini del 50% ma spese preliminari che consentono poi l'esecuzione dei lavori. Non trattandosi di spese agevolate il bonifico non è necessario e, pertanto non si applica la ritenuta del 4%. La vendita del diritto di servitù realizza in capo al venditore una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Dpr 917/1986 (valore della servitù al netto del valore iniziale dal momento dell'acquisizione da parte del venditore).

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