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La cedolare nei Comuni “in emergenza” e i contratti liberi

di Luigi Lovecchio

La domanda

L'articolo 9, comma c 2 bis del Dl 47/2014, inserito in sede di conversione nella legge 80/2014, dispone che l'aliquota di cedolare secca del 10% sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, come, ad esempio, il sisma in Emilia Romagna. Vista la non chiarissima espressione utilizzata nella legge, non si capisce se la nuova normativa possa avere applicazione per i soli contratti di locazione a canone concordato (come sostiene il locale ufficio dell'agenzia delle Entrate) oppure anche per i contratti “ordinari”, in presenza delle altre condizioni di accesso all'imposizione sostitutiva. Si richiede, se possibile, un parere.
Laura Guerzoni (Ferrara)

Da L'Esperto Risponde

Nota di Lovecchio: «questione dubbia»
In effetti, la normativa citata potrebbe dare adito ad entrambe le soluzioni interpretative. Si ritiene tuttavia preferibile la tesi secondo cui l'aliquota agevolata di cedolare secca sia applicabile alla generalità dei contratti di locazione stipulati nei Comuni in oggetto, anche non a canone concordato, per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, perché in questo modo si rispetta meglio la ratio agevolatrice della disposizione in esame, dandone la massima applicazione possibile. Dall'altro, perché potrebbe non essere sempre agevole rinvenire i contratti concordati di riferimento in realtà non facilmente assimilabili ad altre.

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