L'esperto rispondeFisco

Immobile a San Marino

di Fabrizio Cancelliere

La domanda


La convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e San Marino dice che “i redditi che un residente di uno stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro stato contraente sono imponibili in detto altro stato” (art.6 c.1).
All'art. 23 comma 2 continua “Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a San Marino, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non stabiliscano diversamente”. Che significa può includere, posso anche non farlo? Ho un cliente residente in Italia che ha un immobile locato a San Marino, può pagare le tasse solo a San Marino?

Da L'Esperto Risponde

La risposta è negativa, nel senso che il dato letterale della Convenzione, citato dal lettore, va inteso come conferma della facoltà per entrambi gli Stati (quello in cui si trova l'immobile e quello della residenza del contribuente) di assoggettare a tassazione il reddito derivante dall'immobile, rinviando al riguardo alla specifica normativa nazionale. In nessun caso può essere interpretato come una facoltà, in capo al contribuente, di scegliere autonomamente se assoggettare o meno a tassazione un reddito. Su queste basi, considerando che la normativa fiscale italiana prevede che i redditi derivanti dagli immobili esteri sono assoggettabili a tassazione in capo ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, si conferma che il relativo reddito dovrà concorre alla formazione del reddito imponibile italiano, fermo restando il diritto al credito per le imposte estere.

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