Condominio

Il condominio nato dallo scioglimento del precedente necessita di un nuovo regolamento

il vecchio regolamento condominiale era venuto meno, essendo mancato il condominio cui esso si riferiva

di Eugenia Parisi

Una condomina impugnava una delibera adottata a maggioranza che, a suo dire, avrebbe posto in essere non già lo scioglimento del condominio ma una semplice scissione di una parte delle particelle materiali ad esso appartenenti, fatte confluire in un neocostituito condominio; con la conseguenza che, ai sensi del regolamento, ogni modifica avrebbe dovuto essere approvata, invece, col consenso di tutti i condomini. Il condominio, per parte sua, affermava la piena legittimità della delibera impugnata, considerato che il vecchio regolamento condominiale risalente doveva ritenersi essere venuto meno a seguito dello scioglimento del condominio; conseguentemente, ai fini dell’approvazione del nuovo regolamento condominiale, dovevano ritenersi sufficienti le maggioranze previste all’art.1138, comma secondo, Codice Civile.

Scioglimento del condominio
Per l’attrice vi sarebbe stata solo una semplice scissione di una parte delle particelle materiali appartenenti al vecchio condominio, fatte confluire nel neo-costituito condominio che, però, non avevano trovato riscontro nelle delibere assembleari successive, con le quali veniva, al contrario, disposto uno scioglimento del vecchio condominio ai sensi degli articoli 61 e 62 Disposizioni Attuative Codice Civile, nel contempo, dando vita a due distinte compagini.In tal contesto non poteva rilevare nemmeno, in senso contrario, la circostanza che uno dei due condòmini avesse mantenuto la precedente partita IVA, ciò rispondendo ad evidenti ragioni di praticità, senza nessuna implicazione in termini di preminenza di un nuovo condominio sull’altro.

La nascita di due distinti còndomini
Tuttavia, per il Tribunale di Rovereto /sentenza n. 90/2022 , il vecchio regolamento condominiale era venuto meno, essendo mancato il condominio cui esso si riferiva ed essendoci la necessità di approvare un nuovo regolamento condominiale, come puntualmente avvenuto nell’assemblea impugnata.

La circostanza che il nuovo regolamento fosse stato approvato a maggioranza e non all’unanimità conseguiva al fatto che si verteva in tema di regolamento assembleare anziché contrattuale, ma non ne faceva certamente venire meno la sua piena legittimità e di conseguenza la domanda è stata respinta.

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