Condominio

Valida la delibera che stabilisce di stipulare una polizza tutela legale per il condominio

Il diritto al dissenso rispetto alla lite deliberata dall'assemblea non blocca la stipula di una polizza per la tutela legale del condominio

di Giovanni Iaria

L'articolo 1132 del Codice civile riconosce al singolo condòmino la possibilità di separare la propria responsabilità da quella degli altri condòmini dalle conseguenze negative che potrebbero derivare dalle controversie nel caso in cui l'assemblea decide di agire o di resistere in un giudizio che riguarda parti comuni promosso da terzi nei confronti del condominio. È valida la delibera con la quale l'assemblea approva la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del condominio relative alle azioni concernenti le parti comuni dell'edificio promosse da o nei confronti del condominio, ponendola a carico di tutti i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di cassazione con l'ordinanza 11349/2022, pubblicata il 7 aprile 2022 , fornendo risposta affermativa alla domanda.A dare origine alla vertenza una condomina che impugnava innanzi al Giudice di Pace una delibera con la quale l'assemblea nell'approvare il bilancio preventivo aveva ripartito fra tutti i condòmini la spesa relativa alla stipula di una polizza assicurativa di tutela legale. La condomina deduceva l'illegittimità della delibera per la violazione dell'articolo 1132 del Codice civile. Il Giudice di Pace dava ragione alla condòmina, accogliendo l'impugnazione.

Di diverso avviso il Tribunale il quale, pronunciandosi sul gravame proposto dal condominio, dava ragione a quest'ultimo e nel riformare la decisione di primo grado evidenziava che la delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e non la stipula della polizza assicurativa di tutela legale. Il Tribunale riteneva improprio il richiamo all'articolo 1132 del Codice civile in quanto il riparto non riguardava le spese processuali dovute dal condominio all'esito di un giudizio ma il premio assicurativo che, peraltro, non era stato addebitato alla condòmina impugnante.

La Cassazione, nel decidere il ricorso promosso dalla condomina, dopo aver osservato che il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, ha escluso la contrarietà della delibera di approvazione della polizza spese legali all'articolo 1132 c.c., evidenziando la totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto della polizza assicurativa e il diritto al dissenso alle liti riconosciuto al singolo condòmino.

Gli Ermellini hanno ricordato che l'articolo 1132 del Codice civile esclude l'onere del condòmino dissenziente di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito sfavorevole della lite per il condominio. L'onere del condòmino dissenziente di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa sussiste, invece, tutte le volte in cui non è stato possibile ottenerle dalla controparte.

Il diritto al dissenso riconosciuto al singolo condòmino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, hanno concluso gli Ermellini, non impedisce la stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, ne può impedire la stipula di un tale contratto e le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell'articolo 1123 del Codice civile, in quanto sono diverse dalle spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'articolo 1132 del Codice civile.

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