Condominio

Lavori su balconi di proprietà esclusiva da ripartire tra tutti i condòmini se si incide sul decoro

Quest’ultimo, infatti, è un bene comune della cui tutela si occupa l'assemblea condominiale

di Selene Pascasi

Se i balconi, di proprietà esclusiva dell'appartamento da cui sporgono, presentino nella facciata esterna elementi decorativi o anche soltanto cromatici che vi si armonizzino, allora in sede di restauro o di manutenzione straordinaria decisi con la prescritta maggioranza, il rifacimento di tale facciata rientrerà nei lavori comuni. Il decoro estetico dell'edificio condominiale, infatti, è un bene comune della cui tutela si occupa l'assemblea condominiale. Lo precisa il Tribunale di Livorno con sentenza numero 1 del 3 gennaio 2022.

I fatti
È una donna, proprietaria di un appartamento, a citare il condominio chiedendo al giudice l'accertamento del diritto esclusivo di procedere al rifacimento strutturale del sottobalcone, del pavimento e delle piastrelle del proprio balcone. Connessa, viene presentata la domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia delle eventuali delibere assembleari che avessero diversamente disposto. Chiede, poi, di detrarre dall'importo richiesto per i descritti interventi sull'edificio, le somme pretese per il rifacimento strutturale di sottobalcone, pavimento e piastrelle del balcone di propria titolarità.

Il condominio difende la sua posizione e, in via riconvenzionale, chiede la condanna della signora al pagamento di più di sei mila euro per quote condominiali inevase. Il Tribunale, però, espunta la riconvenzionale poiché tardivamente formulata, accerta e dichiara che i lavori di rifacimento strutturale delle parti in discussione erano stati svolti, per una certa eccedenza di porzione, senza il necessario consenso dell'avente diritto. Il costo delle relative opere, quindi, siccome non autorizzate, era a carico dell'ente di gestione. In ogni caso, pacifica la natura esclusiva della proprietà del balcone, il giudice marca che l'assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli condòmini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato utilizzo delle cose comuni.

Balconi con elementi decorativi
Così, qualora i balconi, appartenenti in via esclusiva al proprietario dell'unità da cui sporgano, presentino nella facciata esterna elementi decorativi o semplicemente cromatici, che si armonizzino con tale facciata, nell'attuare le opere di restauro o di manutenzione straordinaria, legittimamente sarà incluso tra i lavori comuni il rifacimento della facciata esterna degli stessi balconi, essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune, della cui tutela è competente l'assemblea condominiale.

Peraltro, nel caso di specie, il condominio non aveva neanche provato che l'attinenza decorativa connotasse anche i sottobalconi. Parti esclusive, quindi, per le quali la spesa sarebbe stata legittima soltanto con il consenso del proprietario. Assenso, non desumibile dal silenzio come deliberato in assemblea, che la condomina aveva rilasciato soltanto per i 3-4 metri corrispondenti alle parti ammalorate. Di qui, la soluzione adottata dal Tribunale di Livorno di liberarla dalla partecipazione a costi per lavori che non aveva inteso autorizzare.

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