Condominio

Può essere nominato dal Tribunale il rappresentante del condominio all’assemblea supercondominiale

Non si era più volte raggiunto il quorum necessario per la nomina

di Eugenia Parisi

Alcuni condòmini di un fabbricato inserito in un supercondominio, proponevano ricorso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 67, terzo comma delle disposizioni attuative del Codice civile con l’articolo 1105 Codice civile, perché, nonostante idonea ed apposita convocazione, l’assemblea non aveva ancora provveduto a designare il proprio rappresentante, impedendo in tal modo la convocazione dell'assemblea supercondominiale ed ogni altra attività gestoria.

L’amministratore, sentito in giudizio, confermava, come da verbale assembleare, che l'assemblea non aveva raggiunto il quorum per la nomina e quindi il Tribunale di Como, in composizione collegiale, ha ritenuto ammissibile il ricorso, provvedendo, con sentenza 6/2022 alla nomina giudiziale di tale figura.

La normativa di riferimento
L’articolo 67 comma terzo delle disposizioni attuative del Codice civile prevede che, nei casi di cui all'art 1117 bis Codice civile, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136 Codice civile, quinto comma, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomìni interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

Il caso in esame
Era stato provato che le ricorrenti, già rappresentanti degli altri due condomìni facenti parte del supercondominio, avevano inviato all'amministratore del condominio la diffida di cui all'articolo citato. Era emerso, inoltre, che lo stesso condominio, durante l’assemblea convocata anche per la nomina del proprio rappresentante per il supercondominio non aveva potuto deliberare per mancanza di quorum deliberativo. In quella sede molti fra i condòmini presenti, non potendo deliberare la nomina per mancanza di quorum, avevano, quindi, espresso un gradimento per la nomina di una determinata condomina. Scelta poi condivisa dal Tribunale sia per motivi di economia e di efficienza, sia perché il collegio non risolve una conflittualità ma, semplicemente, sostituisce la volontà assembleare.

L’esito finale
Le spese di lite, invece, non sono state riconosciute perché la natura volontaria del procedimento comporta che esso resti sottratto all'applicabilità delle regole dettate dagli articoli 91 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di spese processuali, comportanti la presenza di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un giudizio di tipo contenzioso (Cassazione 10663/2020). Del resto, il decreto emesso era un atto di giurisdizione volontaria reso all'esito di un giudizio camerale plurilaterale dove l'intervento del giudice è concepito in sostituzione della volontà assembleare e dove vengono in rilievo contemporaneamente l'interesse dei beni comuni e quelli dei singoli soggetti che compongono il condominio.

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