Condominio

L'amministratore non può essere considerato un'entità diversa dal condominio

Il condomino che si ritenga danneggiato dovrà citare il condominio, nella persona dell'amministratore

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza 95 depositata il 12 maggio 2022, è tornato sulla questione della mancanza di personalità giuridica in capo al condominio. La causa aveva ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di 16 .952,32 in ragione di lavori commissionati e mai eseguiti.

I fatti
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del creditore, deducendo che il decreto ingiuntivo, tutt'alpiù, avrebbe dovuto essere richiesto dal condominio in persona dell'amministratore e non dall'amministratore personalmente. Rappresentava, a supporto della sua difesa, che i versamenti di alcune somme erano stati effettuati alla ditta opponente dall'amministratore del condominio e non a titolo personale. Nel merito assumeva l'insussistenza della prova scritta e quindi del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.

Per il giudice di Castrovillari, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito indicate. Come detto, l'opponente rilevava di essere stato «citato personalmente e non come amministratore del condominio» e, per tale ragione, eccepiva il proprio «difetto di legittimazione passiva a stare in giudizio» evidenziando che l'importo per i lavori indicati era stato deliberato dall'assemblea condominiale e che la somma richiesta dall'opposta era stata versata al condominio come risultava dal bilancio depositato tra gli atti di causa. La giurisprudenza, nel silenzio della legge e del Codice civile, conferma che il condominio si configura quale «ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini» (Cassazione 2363/2012).

La soggettività giuridica del condominio
Eppure, in alcune occasioni, alcune pronunce hanno avvicinato al condominio una propria autonomia, prendendo spunto dalla riforma del condominio (legge 220/2012), per giungere ad affermare che il condominio, pur privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, deve considerarsi dotato di soggettività giuridica (Cassazione, sezione unica, 18 settembre 2014, secondo la quale «se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma»; vedi anche ordinanza Cassazione 8150/2017, secondo cui «il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condòmini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta»).

Il condominio consumatore
In altre occasioni, la Suprema corte si è espressa affermando che «al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore», argomentando che «l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condòmini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cassazione 10679/2015; in termini, seppure più risalente, Cassazione 10086/2001).

Conclusioni
Ciò posto, la sentenza 95/2022 evidenzia come sia stato correttamente rilevato il difetto di legittimazione passiva, atteso che «l'amministratore non può essere considerato un'entità diversa dal condominio» - essendo quest'ultimo un ente di gestione privo di personalità giuridica - con la conseguenza che «il proprietario condomino, che ritenga di aver subito un danno dall'attività di realizzazione o meno dei lavori sulle parti comuni o private, dovrà citare il condominio, nella persona dell'amministratore che, a sua volta, valuterà se sussistono gli estremi per esperire un'azione di rivalsa nei confronti dell'amministratore».

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