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Distacco dal riscaldamento, quando il regolamento è in contrasto con la riforma del 2012

Il condominio ha un regolamento approvato nel 1999 e mai più revisionato. In tale regolamento si ammette la rinunzia al servizio di riscaldamento con l’obbligo di pagare la metà del contributo che il rinunziante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio. Il contributo, descritto in apposito articolo, comporta le spese di ricostruzione parziale o totale nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, che il medesimo articolo prevedeva ripartite secondo una tabella millesimale contestualmente approvata. In seguito alla rinunzia al servizio comune di riscaldamento da parte di un condomino, il quale intende avvalersi del pagamento in misura ridotta, l’assemblea e l’amministratore contestano la validità del disposto regolamentare alla luce delle modifiche del Codice Civile in materia condominiale nonché delle nuove tabelle millesimali introdotte in occasione di una recente revisione dell’impianto. Il condomino eccepisce che il tema della ripartizione delle spese nella fattispecie rientra tra quelli derogabili e che non essendo mai intervenuto un atto assembleare a modifica del regolamento, la disposizione contestata deve essere considerata a tutt’oggi valida. Che fare?

di Rosario Dolce

La domanda

Il condominio ha un regolamento approvato nel 1999 e mai più revisionato. In tale regolamento si ammette la rinunzia al servizio di riscaldamento con l’obbligo di pagare la metà del contributo che il rinunziante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio. Il contributo, descritto in apposito articolo, comporta le spese di ricostruzione parziale o totale nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, che il medesimo articolo prevedeva ripartite secondo una tabella millesimale contestualmente approvata. In seguito alla rinunzia al servizio comune di riscaldamento da parte di un condomino, il quale intende avvalersi del pagamento in misura ridotta, l’assemblea e l’amministratore contestano la validità del disposto regolamentare alla luce delle modifiche del Codice Civile in materia condominiale nonché delle nuove tabelle millesimali introdotte in occasione di una recente revisione dell’impianto. Il condomino eccepisce che il tema della ripartizione delle spese nella fattispecie rientra tra quelli derogabili e che non essendo mai intervenuto un atto assembleare a modifica del regolamento, la disposizione contestata deve essere considerata a tutt’oggi valida. Che fare?

A cura di Smart24 Condominio

La legge di riforma del 2012 (la nr 220) ha novellato l'articolo 1118 Codice civile prevendendo, testualmente, che il condòmino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorre al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto per la sua conservazione e messa a norma.Il condòmino è, dunque, legittimato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ma rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo – quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia – perché l'impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare.Con richiamo alle normative tecniche si fa anche riferimento alla differenza tra spese riconducibili al “consumo volontario” e quelle invece funzionali al cosiddetto “consumo involontario”.Cionondimeno, il regolamento richiamato dal lettore sembra prevedere una deroga al regime generale, perché disporrebbe anche la contribuzione per la metà anche della quota di cui alla manutenzione ordinaria sull'impianto di riscaldamento. Se così fosse, la clausola regolamentare potrà essere opponibile al suddetto condòmino ove lo stesso l'abbia approvata negozialmente (in quanto tale ripartizione integrerebbe una convenzione di cui al secondo comma dell'articolo 1123 codice civile); viceversa, trattandosi di una clausola che accede ad un regolamento di natura assembleare la stessa potrebbe considerarsi invalida, in quanto potrebbe essere espressione di un abuso di poteri da parte dell'assemblea dei condòmini.

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