Condominio

È un reato inquinare l'aria mediante l'uso di un camino

Non è necessario il superamento dei limiti imposti dalla legge, in quanto il reato si concretizza nel consapevole versamento

di Giulio Benedetti

L'articolo 674 Codice penale sanziona penalmente chi cagioni l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone. La dottrina si è chiesta se tale norma sanzioni anche l'attività di chi produca l'inquinamento dell'aria, immettendovi pulviscoli o le polveri sottili. Il tema è assai attuale perché, in periodo invernale, le Regioni emettono ordinanze che vietano il riscaldamento con l'uso di caldaie o camini alimentati con la legna.

Il caso trattato
Il Tribunale stabiliva la penale responsabilità, in ordine al reato dell'articolo 674 Codice penale, nei confronti del proprietario il quale, mediante la combustione di materiali, avvenuta all'interno del camino della sua abitazione, emetteva nell'atmosfera fumi e gas maleodoranti , tali da rendere difficoltosa la respirazione dei vicini di casa. La Corte di appello trasmetteva gli atti al giudice di legittimità, previa la conversione del ricorso, poiché la pena irrogata consisteva nella sola ammenda.

La sentenza di legittimità
La Cassazione (sentenza 6756/2022) dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente a pagare le spese processuali delle costituite parti civili. Il ricorrente lamentava l'ingiustizia della sentenza di condanna perché la stessa, senza consentire all'imputato l'esperimento di una consulenza tecnica, lo condannava, senza avere accertato a sussistenza il nesso di causalità tra le immissioni provenienti dal suo camino e la molestia della persona offesa. Inoltre, il ricorrente lamentava che il giudicante avesse ritenuto credibili i testimoni dell'accusa e della parte civile, mentre gli agenti operanti affermavano di avere sentito soltanto odore di vernice bruciata.

La Cassazione affermava che la contestazione rivolta al ricorrente non concerneva l'immissione di fumi nell'atmosfera, bensì del pulviscolo residuante dalla deposizione del percolato che era immesso nell'aria , a seguito della combustione di prodotti lignei all'interno dell'impianto di riscaldamento ubicato nel suo appartamento. Pertanto, il procedimento penale originava dal fatto che le particelle nere, costituenti un sottile pulviscolo, prodotto dal degrado del materiale combusto nell'abitazione del ricorrente, si erano depositate sia all'esterno che all'interno di quella vicina.

Quando si realizza il reato
Per il giudice di legittimità, la diffusione di polveri sottili nell'atmosfera è prevista dalla prima ipotesi dell'articolo 674 Codice penale, ovvero del versamento di cose e non dell'emissione di fumo. Quindi, per realizzare il reato non è necessario il superamento dei limiti imposti dalla legge, in quanto il reato sussiste con il consapevole versamento, in un luogo pubblico o privato di comune o di altrui uso, di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone (Cassazione 4633/2021).

La Corte confermava che la motivazione della sentenza di appello è fondata, poiché la propagazione del pulviscolo, originata dall'impianto di riscaldamento del ricorrente, è stata individuata attraverso le prove testimoniali, le fotografie, le relazioni scritte. Tali elementi di prova descrivevano le peculiari caratteristiche delle immissioni che erano di colore nero ed erano tendenti alla stabilità e alla non immediata volatilità e promanavano dall'abitazione del ricorrente, prossima a quella della parte civile. Tutti tali elementi erano sufficienti a configurare nei confronti del ricorrente la commissione del reato dell'articolo 674 Codice penale.

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