Condominio

Il direttore dei lavori in condominio ha l'obbligo di vigilare e verificare che siano eseguiti a regola d'arte

Non risponde dell’esecuzione materiale dei lavori, ma è tenuto ad impartire opportune istruzioni, se necessario

di Gianpaolo Aprea

In tempi di superbonus è importante il principio ribadito dal Tribunale di Napoli con sentenza 4531/2022 pubblicata il 9 maggio : il direttore dei lavori in condominio ha l'obbligo di vigilare e verificare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte, impartendo opportune istruzioni.

La vicenda
Un condominio napoletano propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli veniva ingiunto di pagare al direttore dei lavori, un architetto, il saldo ancora dovuto, a titolo di compenso per l'attività svolta di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria.Il condominio deduceva una serie di inadempienze del professionista, sia relativamente alla mancata vigilanza dei lavori non eseguiti a regola d'arte, sia per la tenuta della contabilità.Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione degli importi già versati. Durante il procedimento veniva nominato un consulente tecnico d'ufficio per verificare se l'attività del professionista nominato fosse stata svolta diligentemente.

Decisione
Il Ctu nella propria relazione tecnica ha confermato la fondatezza delle contestazione sollevate dal condominio sull'operato del direttore dei lavori per non aver vigilato, nel corso delle lavorazioni di manutenzione straordinaria, sui lavori eseguiti dalla impresa appaltatrice, sia dal punto di vista della non esecuzione delle opere a regola d'arte che da quello della completezza delle stesse opere.A fronte di tali inadempienze, l'attività di direttore dei lavori è stata eseguita sicuramente in malo modo.

È bene ricordare soprattutto adesso che tanti lavori sono stati deliberati nei condomìni italiani che se è vero che il direttore dei lavori non risponde della esecuzione materiale dei lavori, realizzati dall'appaltatore, è anche vero che il professionista ha l'obbligo di vigilare e verificare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte, impartendo opportune istruzioni quando necessario.

Secondo la Suprema corte, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

La responsabilità in capo al professionista
Il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni è pertanto responsabile. L'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concretizza nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Nel caso in esame, viceversa, non solo il direttore dei lavori non risulta aver mai richiamato l'impresa alla corretta e completa esecuzione dei lavori, ma ha anche confermato erroneamente, all'assemblea condominiale, come gli stessi fossero quasi completi. Perciò il Tribunale di Napoli accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo ed accoglie la domanda riconvenzionale del condominio di restituzione degli importi ricevuti in acconto.

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