Condominio

Se è legittima la costituzione dell'assemblea è valido il via libera al rendiconto

Non si rilevavano vizi nell’amministrazione di condominio

di Selene Pascasi

Vanno esclusi vizi nell'amministrazione di condominio qualora non vi siano delle carenze nella fase di convocazione dei condòmini, come nel caso in cui si accerti la legittima costituzione dell'assemblea per presenza di quote millesimali sufficienti ad approvare con votazioni regolari il bilancio consuntivo e quello preventivo. Di conseguenza, se i partecipanti risultino raggiunti tutti da comunicazioni idonee a portare a loro conoscenza legale la convocazione, non saranno impugnabili le relative deliberazioni assembleari. Lo puntualizza il Giudice di pace di Perugia con sentenza 111 del 22 febbraio 2022.

La vicenda
Sono gli eredi di uno dei proprietari ad accendere la lite portando in causa il condominio. Motivo della controversia, il decreto ingiuntivo che li aveva raggiunti ed al quale si oppongono incassando un parziale accoglimento della tesi formulata, con ogni ripercussione in merito alla revoca dell'atto contestato. Le eccezioni avanzate dagli opponenti, sottolinea il giudice, non si erano mostrate in grado di far emergere vizi effettivi nell'attività complessiva di amministrazione del condominio di cui facevano parte. Gestione rivelatasi, invece, in perfetta linea con le prescrizioni codicistiche e con le delibere condominiali.

In sostanza, prosegue, non era stato possibile rilevare carenze di sorta nell'amministrazione globale delle assemblee, nel corso delle quali erano stati approvati i bilanci di esercizio che avevano fatto emergere i debiti accumulati dal defunto cui erano subentrati per successione. In particolare, con riferimento alle rimostranze espresse, non si erano palesate carenze nella fase di convocazione dei condòmini. Essi, difatti, erano stati tutti raggiunti da comunicazioni idonee a realizzare la conoscenza legale della convocazione. Non era stato possibile, sostanzialmente, rintracciare pecche nella fase di costituzione dell'assemblea, risultata legittima per la presenza di quote millesimali sufficienti ad approvare con votazioni regolari sia il bilancio consuntivo che quello preventivo.

La regolarità dei conteggi
Non solo. Neppure erano rinvenibili errori nell'effettuazione dei conteggi da parte dell'amministrazione condominiale o nella ripartizione millesimale delle spese sostenute. Infine, era risultata priva di qualsivoglia fondamento la circostanza esposta da parte opponente circa il presunto diritto ad un recupero per danni subiti alla proprietà da infiltrazioni di acqua. Del resto, era stata prodotta solamente una fattura senza altra prova scritta o documentazione certa e di data recente che potesse attestarne l'effettività e l'avvenuta presa in carico da parte dell'amministratrice del condominio.

Tuttavia, c'era un aspetto specifico che meritava di essere tenuto in considerazione: il credito pregresso vantato da una delle parti e mai rimborsato o riportato nei conteggi dall'amministrazione del condominio con riguardo al maggiore esborso delle spese a suo carico, come ridotte dalla Corte di appello in un separato processo. Pretesa neppure caduta in prescrizione, peraltro, considerate le varie missive di chiarimento dei calcoli all'amministrazione del legale di uno degli opponenti. Di qui, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione totale delle spese di lite.

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